Procedura per l’introduzione nelle aree sterili/critiche aeroportuali delle forniture di aeroporto e per la Designazione come Fornitore Conosciuto di forniture per l’aeroporto

 

OBIETTIVO

Garantire con ragionevole sicurezza che per il tramite delle forniture di aeroporto (articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili dell’aeroporto quali ad es. esercizi commerciali, allestimenti e approvvigionamenti per le aree sterili), diversi da “oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”, non siano introdotti articoli proibiti nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.

 

PROCEDURA

Il Programma Nazionale di Sicurezza Edizione 2 del 9/06/2015 - Emendamento 1 del 01 febbraio 2016, recependo la normativa europea in materia di security aeroportuale (Reg. UE 2015/1998 e Decisione CE 8005/2015), stabilisce che le forniture per l’aeroporto, definite come “tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili[1], salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un Fornitore Conosciuto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate nell’area sterile.”

 

Per maggiori dettagli sulle modalità di ottenimento della Designazione di Fornitore Conosciuto di forniture di aeroporto ed il tariffario clicca qui.

Per le linee guida sulla corretta compilazione della documentazione e per gli allegati alla procedura clicca qui.


[1] Area sterile: area di un aeroporto dove possono accedere soltanto persone ed oggetti in possesso di una specifica autorizzazione e dopo aver superato un controllo di sicurezza, al fine di evitare l’introduzione di articoli proibiti